Ai sensi del Decreto 6 novembre 2024, n. 215, il cliente può rivolgersi inoltre all’Arbitro Assicurativo (AAS), organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa alternativo all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
➤ Verso chi si può fare ricorso
Il cliente può presentare ricorso:
• contro l’impresa di assicurazione, anche per i comportamenti dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI)
• contro l’intermediario assicurativo (es. l’agente) anche per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E) del RUI.
➤ Quando si può fare ricorso
• dopo aver presentato un reclamo all’agente o all’impresa e aver ricevuto risposta insoddisfacente oppure se non si riceve risposta entro i termini previsti (45 giorni).
• entro 12 mesi dalla data del reclamo.
• quando i fatti contestati risalgano a non più di 3 anni dalla data del reclamo;
➤ Controversie ammesse
Possono essere oggetto di ricorso controversie documentali relative a contratti danni:
• Valore della richiesta:
✓ fino a € 2.500, se riguarda il diritto al risarcimento da parte di un terzo danneggiante;
✓ fino a € 25.000 negli altri casi.
Sono escluse le controversie già trattate da un giudice o da altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada o della Caccia.